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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO III
LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA
CHIESA
TITOLO I
IL MINISTERO DELLA PAROLA DIVINA
(Cann. 756 – 761)
Can. 756 - §1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare
il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei
Vescovi.
§2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale
funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il
ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente
nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.
Can. 757 - È proprio dei presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi,
annunciare il Vangelo di Dio; sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei
riguardi del popolo loro affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la
cura delle anime; spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero
della parola, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.
Can. 758 - I membri degli istituti di vita consacrata, in forza della propria
consacrazione a Dio, rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e
convenientemente essi vengono assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il
Vangelo.
Can. 759 - I fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, con
la parola e con l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio
evangelico; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i
presbiteri nell'esercizio del ministero della parola.
Can. 760 - Nel ministero della parola, che deve fondarsi sulla sacra
Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia
integralmente e fedelmente proposto il mistero di Cristo.
Can. 761 - Per annunciare la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi,
che sono a disposizione, in primo luogo la predicazione e l'istruzione
catechistica, che tengono sempre il posto principale, ma anche la presentazione
della dottrina nelle scuole, nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni
genere, e altresì la diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni
pubbliche fatte dalla legittima autorità in occasione di taluni eventi con la
stampa e con gli altri strumenti di comunicazione sociale.
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