|
CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO III
LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA
CHIESA
TITOLO II
L'AZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA
(Cann. 781 - 792)
Can. 781 - Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua natura
missionaria e che l'opera di evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale
del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la
propria parte nell'opera missionaria.
Can. 782 - §1. La suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle
attività riguardanti l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni,
compete al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.
§2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte
le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per l'opera missionaria,
soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella
propria Chiesa particolare.
Can. 783 - I membri degli istituti di vita consacrata, dal momento che in
forza della stessa consacrazione si
dedicano al servizio della Chiesa, sono
tenuti all'obbligo di prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione
missionaria, con lo stile proprio dell'istituto.
Can. 784 - I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente
autorità ecclesiastica a compiere l'opera missionaria, possono essere designati
fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita
consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.
Can. 785 - §1. Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i
catechisti, cioè fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita
cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si dedichino a proporre la
dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.
§2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste
mancano, sotto la guida dei missionari.
Can. 786 - L'azione propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa
è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene
assolta dalla Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a
quando le nuove Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire quando siano
dotate di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci
da sé di compiere l'opera di evangelizzazione.
Can. 787 - §1. I missionari, con la testimonianza della vita e della parola,
istituiscano un dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con
procedimento adatto al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le
quali possano essere efficacemente condotti a conoscere l'annuncio evangelico.
§2. Curino d'istruire nelle verità della fede coloro che giudicano preparati
a ricevere l'annuncio evangelico, in modo tale che essi stessi, chiedendolo
liberamente, possano essere ammessi a ricevere il battesimo.
Can. 788 - §1. Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la
fede in Cristo, compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammessi con le
cerimonie liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito
libro.
§2. I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita
cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano
introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e
l'apostolato.
§3. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il
catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali
prerogative si debbano loro riconoscere.
Can. 789 - I neofiti siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere
più profondamente la verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo
del battesimo; siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua
Chiesa.
Can. 790 - §1. Nei territori di missione spetta al Vescovo diocesano:
1)
promuovere, guidare e coordinare le iniziative e le opere, che tendono
all'azione missionaria;
2) curare che siano stipulate le debite convenzioni con
i Moderatori degli istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le
relazioni con i medesimi tornino a bene della missione.
§2. Alle disposizioni emanate dal Vescovo diocesano di cui al §1, n. 1, sono
sottoposti tutti i missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono
nella circoscrizione a lui soggetta.
Can. 791 - Nelle singole diocesi per favorire la cooperazione missionaria:
1)
si promuovano le vocazioni missionarie;
2) sia deputato un sacerdote per
promuovere efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le
Pontificie Opere Missionarie;
3) si celebri la giornata annuale per le missioni;
4) sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da trasmettere
alla Santa Sede.
Can. 792 - Le Conferenze Episcopali istituiscano e promuovano opere, per
mezzo delle quali coloro che dalle terre di missione si recano nel territorio
delle medesime Conferenze per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti
fraternamente e vengano aiutati con una adeguata cura pastorale.
|