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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO III

LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA CHIESA

 

TITOLO III

L'EDUCAZIONE CATTOLICA

(Cann. 793 – 821)

 

Can. 793 - §1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli.

§2. È diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli.

Can. 794 - §1. A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.

§2. È dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.

Can. 795 - Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più maturo senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.