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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO III
LA FUNZIONE D' INSEGNARE DELLA
CHIESA
TITOLO III
L'EDUCAZIONE CATTOLICA
(Cann. 793 – 821)
Can. 793 - §1. I genitori, come pure coloro che ne fanno
le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i
genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e
quelle istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano
provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli.
§2. È diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società
civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica
dei figli.
Can. 794 - §1. A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta
alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli
uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.
§2. È dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i
fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.
Can. 795 - Dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione
integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene
comune delle società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter
sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali,
acquistino un più maturo senso di responsabilità e il retto uso della libertà
e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.
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