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CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO
PARTE I
I FEDELI CRISTIANI
Can. 204 - §1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo
mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi
nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo,
sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione
che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
§2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste
nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in
comunione con lui.
Can. 205 - Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica
quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile,
ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo
ecclesiastico.
Can. 206 - §1. Secondo una modalità specifica sono legati alla Chiesa i
catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione
esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza, per questo desiderio,
come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono
congiunti alla Chiesa, che ne ha cura come già suoi.
§2. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a
condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, ad essi
già elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani.
Can. 207 - §1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i
ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli
poi sono chiamati anche laici.
§2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei
consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti
dalla Chiesa, in modo speciale sono consacrati a Dio e dànno incremento alla
missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la
struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua
santità.
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