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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE II
LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
SEZIONE I
LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA
(Cann. 330 – 367)
CAPITOLO I
IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI
Can. 330 - Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli
costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice,
successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro
congiunti.
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