Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO 

 

PARTE II

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

 

SEZIONE I

LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA

(Cann. 330 – 367)

 

CAPITOLO I

IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI

Can. 330 - Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti.