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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE II
LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
SEZIONE I
LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA
(Cann. 330 – 367)
CAPITOLO I (Cann. 336 - 341)
IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI
Articolo 2
IL COLLEGIO DEI VESCOVI
Can. 336 - Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui
membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della
comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale
permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il
suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
Can. 337 - §1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà
sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.
§2. Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi
sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano
Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale.
§3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere
e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare
collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale.
Can. 338 - §1. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio
Ecumenico, presiederlo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il
Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti.
§2. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel
Concilio e stabilire il regolamento da osservare in esso; i Padri del Concilio,
alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che
devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice.
Can. 339 - §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei
Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con
voto deliberativo.
§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della dignità episcopale,
possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall'autorità suprema della
Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.
Can. 340 - Nel caso che la Sede Apostolica divenga vacante durante la
celebrazione del Concilio, questo viene interrotto per il diritto stesso, finché
il nuovo Sommo Pontefice non abbia ordinato di proseguirlo o non l'abbia
sciolto.
Can. 341 - §1. I decreti del Concilio
Ecumenico non hanno forza obbligante se non siano stati approvati dal
Romano Pontefice insieme con i Padri del Concilio, da lui confermati e per suo comando promulgati.
§2. Perché abbiano forza obbligante devono avere la stessa conferma e
promulgazione i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un'azione
propriamente collegiale secondo una modalità diversa, indetta dal Romano
Pontefice o da lui deliberatamente recepita.
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