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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE II
LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
SEZIONE II
LE CHIESE PARTICOLARI
E I LORO RAGGRUPPAMENTI
(Cann. 368 – 572)
TITOLO III
STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE PARTICOLARI
(Cann. 460 – 572)
CAPITOLO II (Cann. 482 - 491)
LA CURIA DIOCESANA
Articolo 2
Il cancelliere, gli altri notai e gli archivi
Can. 482 - §1. In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico
principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste
nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano
custoditi nell'archivio della stessa.
§2. Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, con
il
nome di vice-cancelliere.
§3. Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso notai e
segretari di curia.
Can. 483 - §1. Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai,
la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per
gli atti giudiziari solamente, o per gli atti di una causa determinata o di un
negozio soltanto.
§2. Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di
sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di
un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.
Can. 484 - È dovere dei notai:
1) stendere per iscritto gli atti e gli strumenti riguardanti i decreti, le
disposizioni, gli obblighi e le altre questioni per le quali si richiede il loro
intervento;
2) redigere fedelmente per scritto le pratiche in corso e apporvi la firma
insieme con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno;
3) esibire dal registro con le dovute cautele, a chi ne fa legittima
richiesta, gli atti e gli strumenti e dichiararne le copie conformi
all'originale.
Can. 485 - Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente
rimossi dall'ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però
dall'Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei
consultori.
Can. 486 - §1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie
devono essere custoditi con la massima cura.
§2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium
diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e
diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni
spirituali e temporali della diocesi.
§3. Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o
catalogo, con un breve riassunto delle singole scritte.
Can. 487 - §1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il
Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del
Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del
cancelliere.
§2. È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un
procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per
loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona.
Can. 488 - Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se non per breve
tempo soltanto e con il consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore
della curia e del cancelliere.
Can. 489 - §1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o
almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e
che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con
estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
§2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in
materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da
un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del
fatto con il testo della sentenza definitiva.
Can. 490 - §1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.
§2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se
non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
§3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.
Can. 491 - §1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i
documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e
delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente
conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno
sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio
diocesano.
§2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un
archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano
diligentemente e siano ordinati sistematicamente.
§3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§1 e 2, si
osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano.
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