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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE III
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETĀ DI VITA APOSTOLICA
SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
(Cann. 573 – 730)
TITOLO II
GLI ISTITUTI RELIGIOSI
(Cann.
607 - 709)
Can. 607 - §1. La vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la
persona, manifesta nella Chiesa il mirabile connubio istituito da Dio, segno
della vita futura. In tal modo il religioso porta a compimento la sua totale
donazione come sacrificio offerto a Dio, e con questo l'intera sua esistenza
diviene un ininterrotto culto a Dio nella caritā.
§2. L'istituto religioso č una societā i cui membri, secondo il diritto
proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla
scadenza, e conducono vita fraterna in comunitā.
§3. La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo
e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo che č propria dell'indole e
delle finalitā di ciascun istituto.
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