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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE III
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
(Cann. 573 – 730)
TITOLO II
GLI ISTITUTI RELIGIOSI
(Cann.
607 - 709)
CAPITOLO III (Cann. 646 - 653)
AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI
Articolo 2
Il noviziato e la formazione dei novizi
Can. 646 - Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'istituto, è
ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione
divina, e specificamente di quella propria dell'istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi
mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro
intenzioni e la loro idoneità.
Can. 647 - §1. L'erezione della casa di noviziato, il suo trasferimento e la soppressione
si compiano mediante un decreto scritto del Moderatore
supremo con il consenso del suo consiglio.
§2. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto in una casa
regolarmente designata allo scopo. In casi particolari, e a modo di eccezione,
su concessione del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, un
candidato può fare il noviziato in un'altra casa dell'istituto sotto la guida di
un religioso sperimentato, che faccia le veci del maestro dei novizi.
§3. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per
determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'istituto, da lui
stesso designata.
Can. 648 - §1. Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi,
da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto
del can. 647, §3.
§2. Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire,
oltre al tempo di cui al §1, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da
compiersi fuori dalla comunità del noviziato.
§3. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni.
Can. 649 - §1. Salvo il disposto dei cann. 647, §3 e 648, §2, una assenza
dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende
invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere
ricuperata.
§2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione
può essere anticipata, non oltre quindici giorni.
Can. 650 - §1. Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto
la direzione del maestro, secondo un regolamento di formazione da determinarsi
dal diritto proprio.
§2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei Superiori maggiori, è
riservata unicamente al maestro.
Can. 651 - §1. Il maestro dei novizi deve essere un membro dell'istituto che
abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato.
§2. Al maestro si possono assegnare, quando occorre, degli aiutanti i quali
devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e la
ratio della formazione.
§3. Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente
preparati, i quali possano assolvere il
loro compito in modo efficace e stabile, senza essere distolti da altri impegni.
Can. 652 - §1. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare
la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione
secondo le norme proprie dell'istituto.
§2. I novizi devono essere accompagnati nel coltivare le virtù umane e cristiane;
introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l'orazione e il
rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e
alla lettura e meditazione delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a
Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e
agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici; istruiti
infine sull'indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la
vita dell'istituto, ed educati all'amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.
§3. I novizi, consapevoli della propria responsabilità, collaborino
attivamente con il proprio maestro in modo da rispondere fedelmente
alla grazia della vocazione divina.
§4. I membri dell'istituto si impegnino nel cooperare alla formazione dei
novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la
preghiera.
§5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, §1, sia dedicato all'opera di
formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o
incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.
Can. 653 - §1. Il novizio può liberamente lasciare l'istituto, e d'altra
parte l'autorità competente dell'istituto può dimetterlo.
§2. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso
alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio
sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova a
norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.
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