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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

 (Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO III (Cann. 654 - 658)

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI

 

Articolo 3

La professione religiosa

Can. 654 - Nella professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell'istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente.

Can. 655 - La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.

Can. 656 - Per la validità della professione temporanea si richiede che:

1) chi la vuole emettere abbia compiuto almeno 18 anni di età;

2) il noviziato sia stato portato a termine validamente;

3) ci sia l'ammissione, fatta liberamente da parte del Superiore competente, con il voto del suo consiglio a norma del diritto;

4) la professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno;

5) sia ricevuta dal legittimo Superiore, personalmente o per mezzo di altri.

Can. 657 - §1. Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l'istituto.

§2. Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.

§3. La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre.

Can. 658 - Oltre alle condizioni di cui al can. 656, nn. 3, 4 e 5 e ad altre apposte dal diritto proprio, per la validità della professione perpetua si richiede:

1) età di almeno 21 anni compiuti;

2) la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del can. 657, §3.