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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO II
IL POPOLO DI DIO
PARTE III
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
SEZIONE I
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
(Cann. 573 – 730)
TITOLO II
GLI ISTITUTI RELIGIOSI
(Cann.
607 - 709)
CAPITOLO III (Cann. 659 - 661)
AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI
Articolo 4
La formazione dei religiosi
Can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la
formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita
propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione.
§2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire la ratio e la durata di
questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni
delle persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto dalle finalità e l'indole
dell'istituto.
§3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è
regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'istituto.
Can. 660 - §1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività
dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare
anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili,
secondo l'opportunità.
§2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi
incarichi e attività che la ostacolano.
Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria
formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i
mezzi e il tempo.
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