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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO IV (Cann. 662 - 672)

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ISTITUTI E DEI LORO MEMBRI

Can. 662 - I religiosi abbiano come suprema regola di vita la sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto.

Can. 663 - §1. Primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la contemplazione delle realtà divine e la costante unione con Dio nell'orazione.

§2. I religiosi per quanto è possibile partecipino ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento.

§3. Attendano alla lettura della sacra Scrittura e all'orazione mentale, alla dignitosa celebrazione della liturgia delle ore secondo le disposizioni del diritto proprio, fermo restando per i chierici l'obbligo di cui nel can. 276, §2, n. 3 e compiano gli altri esercizi di pietà.

§4. Onorino con culto speciale, anche con la pratica del rosario mariano, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata.

§5. Osservino fedelmente i tempi annuali di sacro ritiro.

Can. 664 - I religiosi siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio, attendano anche all'esame quotidiano di coscienza e si accostino con frequenza al sacramento della penitenza.

Can. 665 - §1. I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata, il Superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa dell'istituto, ma non oltre un anno, a meno che ciò non sia per motivo di infermità, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto.

§2. Il religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione.

Can. 666 - Nel fare uso dei mezzi della comunicazione sociale si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto nuoce alla propria vocazione e mette in pericolo la castità di una persona consacrata.

Can. 667 - §1. In ogni casa si osservi la clausura adeguata all'indole e alla missione dell'istituto, secondo le determinazioni del diritto proprio, facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.

§2. Nei monasteri di vita contemplativa si dovrà osservare una più rigorosa disciplina di clausura.

§3. I monasteri di monache interamente ordinati alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Sede Apostolica. Tutti gli altri monasteri di monache osservino la clausura adatta all'indole propria e definita dalle costituzioni.

§4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e con il consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per il tempo strettamente necessario.

Can. 668 - §1. Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscono altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono poi, almeno prima della professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.

§2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.

§3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industriosità o a motivo dell'istituto, lo acquista per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'istituto, a meno che non sia disposto altrimenti nel diritto proprio.

§4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai propri beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa.

Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che, a norma del diritto proprio, volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, con licenza del Moderatore supremo.

§5. Il professo che per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni, che ricevesse dopo tale rinuncia, vanno all'istituto, a norma del diritto proprio.

Can. 669 - §1. I religiosi portino l'abito dell'istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà.

§2. I religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio adotteranno l'abito clericale a norma del can. 284.

Can. 670 - L'istituto ha il dovere di procurare ai membri quanto, a norma delle costituzioni, è loro necessario per realizzare il fine della propria vocazione.

Can. 671 - Il religioso non si assuma incarichi né uffici fuori dal proprio istituto senza la licenza del legittimo Superiore.

Can. 672 - I religiosi sono obbligati dalle disposizioni dei cann. 277, 285, 286, 287 e 289, e i religiosi chierici inoltre dalle disposizioni del can. 279, §2; negli istituti laicali di diritto pontificio, la licenza di cui nel can. 285, §4, può essere concessa dal rispettivo Superiore maggiore.