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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO V (Cann. 673 - 683)

L'APOSTOLATO DEGLI ISTITUTI

Can. 673 - L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella loro testimonianza di vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza.

Can. 674 - Gli istituti interamente dediti alla contemplazione occupano sempre un posto eminente nel Corpo mistico di Cristo: essi infatti offrono a Dio un eccelso sacrificio di lode, arricchiscono il popolo di Dio con i frutti preziosi della santità, mentre con il proprio esempio lo stimolano e con una misteriosa fecondità apostolica lo estendono. Perciò, per quanto urgente sia la necessità dell'apostolato attivo, i membri di tali istituti non possono essere chiamati a prestare l'aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali.

Can. 675 - §1. Negli istituti dediti all'apostolato l'azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d'altra parte tutta l'azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.

§2. L'azione apostolica deve sempre sgorgare dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla.

§3. L'azione apostolica, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa.

Can. 676 - Gli istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente nella grazia della propria vocazione.

Can. 677 - §1. I Superiori e i membri mantengano con fedeltà la missione e le opere proprie dell'istituto; tuttavia procedano con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti.

§2. Gli istituti poi, ai quali sono unite associazioni di fedeli, le aiutino con particolare sollecitudine perché queste siano permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa.

Can. 678 - §1. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono seguire con rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.

§2. Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo.

§3. Nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano avendo scambiato i pareri.

Can. 679 - Il Vescovo diocesano, per una causa molto grave e urgente, può proibire ad un membro di istituto religioso di dimorare nella sua diocesi qualora il Superiore maggiore, avvisato, trascurasse di provvedere in merito; in tal caso la questione deve essere subito deferita alla Santa Sede.

Can. 680 - Tra i diversi istituti, e anche tra questi e il clero secolare, si favorisca una ordinata collaborazione, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del Vescovo diocesano, avuto riguardo all'indole e alle finalità dei singoli istituti, come pure alle leggi di fondazione.

Can. 681 - §1. Le opere che dal Vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del Vescovo stesso, fermo restando il diritto dei Superiori religiosi a norma del can. 678, §2 e §3.

§2. In tali casi si stipuli una convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto, nella quale fra l'altro sia definito espressamente e con esattezza quanto riguarda l'opera da svolgere, i religiosi da destinarvi e gli aspetti economici.

Can. 682 - §1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente.

§2. Il religioso può essere rimosso dall'ufficio conferito, a discrezione sia dell'autorità che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatane l'autorità committente; nell'uno e nell'altro caso non si richiede il consenso dell'altra autorità.

Can. 683 - §1. In occasione della visita pastorale, ed anche in caso di necessità, il Vescovo diocesano può visitare, personalmente o per mezzo di altri, le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto.

§2. Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi, dopo avere richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di sua autorità prendere egli stesso, di propria autorità, i provvedimenti del caso.