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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO II

IL POPOLO DI DIO

 

PARTE III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

 

SEZIONE I

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

(Cann. 573 – 730)

 

TITOLO II

GLI ISTITUTI RELIGIOSI

(Cann. 607 - 709)

 

CAPITOLO VI (Cann. 694 - 704)

SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO

 

Articolo 3

Dimissione dei religiosi

Can. 694n - §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;

3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

§3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

Can. 695 - §1. Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui nei cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, §2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo. [Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Recognitum Librum VI con la quale si modifica il can. 695 §1, del Codice di Diritto Canonico, 26 aprile 2022]

§2. In tali casi il Superiore maggiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso da dimettere e l'accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, siano trasmesse al Moderatore supremo insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso sottoscritte.

Can. 696 - §1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui nel can. 665, §2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate nel diritto proprio dell'istituto.

§2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio.

Can. 697 - Nei casi di cui al can. 696, se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:

1) raccolga o integri le prove;

2) ammonisca il religioso, per scritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di difendersi; qualora poi l'ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda a una seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;

3) se anche questa seconda ammonizione risultasse senza effetto, e se il Superiore maggiore con il suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.

Can. 698 - In tutti i casi di cui nei cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.

Can. 699 - §1. Il Moderatore supremo con il suo consiglio, che per la validità deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese e, se ciò risulta per votazione segreta, emetterà il decreto di dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.

§2.n Nei monasteri sui iuris, di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione di un professo compete al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.

Can. 700n - Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale vengono modificati i termini di ricorso del membro dimesso da un istituto di vita consacrata (2 aprile 2023) | Francesco: Al can. 700 CIC, circa il diritto del religioso dimesso di ricorrere all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “dieci giorni” con quello di “trenta giorni”, senza necessità di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore (can. 1734, § 1 CIC), risultando il canone in parola così formulato: 

«Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum». 

Can. 701 - Con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia se il religioso è chierico, non può esercitare gli ordini sacri se prima non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.

Can. 702 - §1. Coloro che legittimamente escono dall'istituto religioso o ne sono stati legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'istituto stesso per qualunque attività in esso prestata.

§2. L'istituto deve però osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

Can. 703 - In caso di grave scandalo esterno, o di un gravissimo danno imminente per l'istituto, il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale con il consenso del suo consiglio. Il Superiore maggiore, se necessario, curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

Can. 704 - Dei religiosi che a qualunque titolo sono separati dall'istituto si faccia menzione nella relazione da inviare alla Sede Apostolica di cui nel can. 592, §1.


 

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

[Redazione originaria dell'articolo modificato da Sua Santità Papa Francesco (cfr. Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" Communis vita, con la quale vengono mutate alcune norme del codice di diritto canonico (19 marzo 2019)]

Can. 694 - §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;

§2. In tali casi il Superiore maggiore col suo consiglio, deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.


(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione)

[Redazione originaria dell'articolo modificato da Sua Santità Papa Francesco]:

Can. 699 - §2. Nei monasteri sui iuris, di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.

Can. 700n - Il decreto di dimissione emesso nei confronti di un professo ha vigore nel momento in cui viene notificato all’interessato. Il decreto tuttavia per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all’autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.(cfr. Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Competentias quasdam decernere, 11 febbraio 2022)

[Redazione originaria]

Can. 700 - Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è ascritto. Il decreto tuttavia per avere valore deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.


[Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" Recognitum Librum VI con la quale si modifica il can. 695 §1, del Codice di Diritto Canonico, 26 aprile 2022]