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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO V

IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

(Cann. 998 – 1007)

 

CAPITOLO III (Can. 1004-1007)

A CHI VA CONFERITA L'UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 1004 - §1. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo.

§2. Questo sacramento può essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.

Can. 1005 - Nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia pericolosamente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.

Can. 1006 - Si conferisca questo sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente.

Can. 1007 - Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.