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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO VI
ORDINE
(Cann. 1008 – 1054)
Can. 1008n - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i
fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono
costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a
servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio.
Can. 1009n - §1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.
§2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.
§3. Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del
presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo
Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella
diaconia della liturgia, della parola e della carità.
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