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LIBRO IV LA FUNZIONE DI
PARTE I I SACRAMENTI
TITOLO VI ORDINE (Cann. 1008 – 1054)
CAPITOLO II (Cann. 1024-1052)
GLI ORDINANDI
Can. 1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile. Can. 1025 - §1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualitą, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolaritą e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui nel can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui nel can. 1051. §2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa. §3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarą destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarą ad essa assegnato.
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