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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VI

ORDINE

(Cann. 1008 – 1054) 

 

CAPITOLO II (Cann. 1024-1052)

GLI ORDINANDI

Articolo 3

Irregolarità e altri impedimenti

Can. 1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.

Can. 1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:

1) chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;

2) chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;

3) chi ha attentato il matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;

4) chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5) chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

6) chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:

1) l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;

2) chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;

3) il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Can. 1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione.

Can. 1044 - §1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

1) colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2) colui che ha commesso il delitto di cui nel can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico;

3) colui che ha commesso uno dei delitti di cui nel can. 1041 nn. 3, 4,5,6.

§2. Sono impediti di esercitare gli ordini:

1) colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

2) colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui nel can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Can. 1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.

Can. 1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.

Can. 1047 - §1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:

1) dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui nel can. 1041, nn. 2 e 3;

2) dall'irregolarità proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui nel can. 1041, n. 4;

3) dall'impedimento di cui nel can. 1042, n. 1.

§3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali nel can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e nel n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.

§4. L'Ordinario può dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.

Can. 1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Ordinario o quando si tratti delle irregolarità di cui nel can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

Can. 1049 - §1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui nel can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.