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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VII

IL MATRIMONIO

(Cann. 1055 – 1165)

 

CAPITOLO I (Cann. 1063-1072)

LA CURA PASTORALE E GLI ATTI
DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Can. 1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto:

1) con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani;

2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;

3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa;

4) offrendo aiuto ai coniugi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.

Can. 1064 - Spetta all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza.

Can. 1065 - §1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.

§2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.

Can. 1066 - Prima che si celebri il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.

Can. 1067 - La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all'assistenza del matrimonio.

Can. 1068 - In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.

Can. 1069 - Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare al parroco o all'Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

Can. 1070 - Se eseguì le investigazioni un parroco diverso da quello cui compete assistere al matrimonio, informi questo quanto prima del loro esito mediante un documento autentico.

Can. 1071 - §1. Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del luogo:

1) al matrimonio dei girovaghi;

2) al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;

3) al matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso un'altra parte o i figli;

4) al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica;

5) al matrimonio di chi è irretito da censura;

6) al matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori;

7) ai matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui nel can. 1105.

§2. L'Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano state osservate, con opportuno riferimento, le norme di cui nel can. 1125.

Can. 1072 - I pastori d'anime si adoperino a distogliere i giovani dal celebrare il matrimonio prima dell'età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione.