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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO VII

IL MATRIMONIO

(Cann. 1055 – 1165)

 

CAPITOLO III (Cann. 1083-1094)

GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE

Can. 1083 - §1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

§2. La Conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Can. 1084 - §1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.

§2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.

Can. 1085 - §1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.

§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

Can. 1086 - §1n. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata.

§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.

§3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.

Can. 1087 - Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

Can. 1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Can. 1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

Can. 1090 - §1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.

§2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che hanno cooperato fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.

Can. 1091 - §1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

§3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.

§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

Can. 1092 - L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

Can. 1093 - L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato notorio o pubblico; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

Can. 1094 - Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall'adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

 


(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

Per la nuova redazione del Canone 1086 §1 cf: Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Omnium in mentem, con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico (26 ottobre 2009)