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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO VII
IL MATRIMONIO
(Cann. 1055 – 1165)
CAPITOLO IX (Cann. 1141-1155)
LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Articolo 2
La separazione con permanenza del vincolo
Can. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di conservare la convivenza
coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can. 1152 - §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso
da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il
perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se
non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di
sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito
all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso
adulterio.
§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo
dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con
affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza
coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.
§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la
convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla
competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze,
valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e
a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can. 1153 - §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia
spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti
troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per
decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo
nell'attesa.
§2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire
la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità
ecclesiastica.
Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere
opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere
nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al
diritto di separazione.
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