GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO I
I SACRAMENTALI (Cann. 1166 – 1172)
Can. 1166 - I sacramentali sono segni sacri con cui, per una
qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e
ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto
spirituali.
Can. 1167 - §1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi
sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti,
abolirne alcuni o modificarli.
§2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino
accuratamente i riti e le formule approvate della Chiesa.
Can. 1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito
della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni
sacramentali, a giudizio dell'Ordinario del luogo, possono
essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle
qualità convenienti.
Can. 1169 - §1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono
essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del
carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia
permesso dal diritto o da legittima concessione.
§2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque
sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai
Vescovi.
§3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono
espressamente consentite dal diritto.
Can. 1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo
luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni,
anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino
ai non cattolici.
Can. 1171 - Le cose sacre, quelle cioè che sono state
destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione,
siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi
profani o impropri, anche se sono in possesso di privati.
Can. 1172 - §1. Nessuno può proferire legittimamente
esorcismi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall'Ordinario del
luogo peculiare ed espressa licenza.
§2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al
sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e
d'integrità di vita.