GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
(Cann. 1176
- 1185)
Can. 1176 - §1. Per i fedeli defunti si devono celebrare le esequie
ecclesiastiche a norma del diritto.
§2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra
l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme
arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere
celebrate a norma delle leggi liturgiche.
§3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia
consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non
proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta
per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.