Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE II

GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO

 

TITOLO III

LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

(Cann. 1176 - 1185)

 

Can. 1176 - §1. Per i fedeli defunti si devono celebrare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto.

§2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.

§3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.