GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO IV
IL CULTO DEI SANTI, DELLE SACRE
IMMAGINI E DELLE RELIQUIE
(Cann. 1186 – 1190)
Can. 1186 - Per favorire la santificazione del popolo di Dio,
la Chiesa affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli
la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio, che Cristo
costituì Madre di tutti gli uomini, e promuove inoltre il vero e
autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli siano
edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro intercessione.
Can. 1187 - E lecito venerare con culto pubblico solo quei
servi di Dio che, per l'autorità della Chiesa, sono riportati
nel catalogo dei Santi o dei Beati.
Can. 1188 - Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese
le sacre immagini alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano
esposte in numero moderato e con un conveniente ordine, affinché
non suscitino la meraviglia del popolo cristiano e non diano
occasione a devozione meno retta.
Can. 1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per
antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei
fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di
riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta
dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei
periti.
Can. 1190 - §1. È assolutamente illecito vendere le sacre
reliquie.
§2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande
pietà popolare, non possono essere alienate validamente in
nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la
licenza della Sede Apostolica.
§3. Il disposto del §2 vale anche per le immagini che in
taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.