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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE III

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO I

I LUOGHI SACRI

(Cann. 1205 – 1243)

 

Can. 1205 - Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici.

Can. 1206 - La dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque Vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedicazione nel proprio territorio.

Can. 1207 - I luoghi sacri vengono benedetti dall'Ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote.

Can. 1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa.

Can. 1209 - La dedicazione o benedizione di un luogo, purché non torni a danno di alcuno, è sufficientemente provata anche da un solo testimone al di sopra di ogni sospetto.

Can. 1210 - Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietata qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

Can. 1211 - I luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente oltraggiose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo, sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere lecito esercitare in essi il culto finché l'oltraggio non venga riparato con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici.

Can. 1212 - I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto.

Can. 1213 - Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici.