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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE III
I LUOGHI E I TEMPI SACRI
TITOLO I
I LUOGHI SACRI
(Cann. 1205 – 1243)
CAPITOLO V (Cann. 1240-1243)
I CIMITERI
Can. 1240 - §1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o
almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e
gli altri devono essere benedetti secondo il rito.
§2. Ma se non è possibile ottenere ciò, si benedicano di
volta in volta, secondo il rito, i singoli tumuli.
Can. 1241 - §1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il
cimitero proprio.
§2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero
o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo.
Can. 1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti
di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i
Vescovi diocesani anche emeriti.
Can. 1243 - Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la
disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela
e il rispetto della loro indole sacra.
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