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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE
DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

CANONI PRELIMINARI

 

Can. 834 - §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo; in essa per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio pubblico integrale.

§2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa.

Can. 835 - §1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.

§2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri che, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.

§3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto.

§4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli.

Can. 836 - Poiché il culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre.

Can. 837 - §1. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è «sacramento di unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli suoi membri poi vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell'effettiva partecipazione.

§2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, quando ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.

Can. 838n - 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

Can. 839 - §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la preghiera, mediante la quale supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, che aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo.

§2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa.


(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

Cf: Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Magnum Principium con la quale viene modificato il can. 838 del Codice di Diritto Canonico (3 settembre 2017)