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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE
DI SANTIFICARE DELLA
CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO I
IL BATTESIMO
(Can. 849-878)
Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno
nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai
peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un
carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito
soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.
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