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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE
DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO I

IL BATTESIMO

(Can. 849-878)

 

Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.