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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE
DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO II

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

 (Cann. 879 – 896)

 

CAPITOLO I (Cann. 880-881)

 LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE

Can. 880 - §1. Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati.

§2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero.

Can. 881 - È conveniente che il sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e durante la Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere celebrato fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno.