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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO II

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

 (Cann. 879 – 896)

 

CAPITOLO IV (Cann. 892-893)

I PADRINI 

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874.

§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.