Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO II

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

 (Cann. 879 – 896)

 

CAPITOLO V (Cann. 894-896)

PROVA E ANNOTAZIONI DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE

Can. 894 - Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.

Can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, §2.

Can. 896 - Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione.