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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO III
LA SANTISSIMA EUCARESTIA
(Cann. 897 – 958)
CAPITOLO I (Can. 899-933)
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Articolo 3
Riti e cerimonie della celebrazione eucaristica
Can. 924 - §1. Il sacrosanto Sacrificio eucaristico deve essere offerto con
pane e vino, cui va aggiunta un po' d'acqua.
§2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo
che non ci sia alcun pericolo di alterazione.
§3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.
Can. 925 - La sacra comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a
norma delle leggi liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità,
anche sotto la sola specie del vino.
Can. 926 - Nella celebrazione eucaristica, secondo l'antica tradizione della
Chiesa latina, il sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri.
Can. 927 - Non è assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema
necessità, consacrare una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori
della celebrazione eucaristica.
Can. 928 - La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in
altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.
Can. 929 - I sacerdoti e i diaconi, nel celebrare e nell'amministrare
l'Eucaristia, indossino le vesti sacre prescritte dalle rubriche.
Can. 930 - §1. Il sacerdote infermo o di età avanzata, se non può rimanere in
piedi, può celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando però le
leggi liturgiche; non tuttavia davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario
del luogo.
§2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra
lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo, tra quelli approvati, di
qualsiasi Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro sacerdote o
di un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo aiuti.
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