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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO III
LA SANTISSIMA EUCARESTIA
(Cann. 897 – 958)
CAPITOLO I (Can. 899-933)
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Articolo 4
Tempo e luogo della celebrazione eucaristica
Can. 931 - La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia può essere
compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle
norme liturgiche.
Can. 932 - §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a
meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso
la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.
§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o
benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché
sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.
Can. 933 - Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del
luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucaristia nel tempio di qualche
Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica,
allontanato il pericolo di scandalo.
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