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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE I

I SACRAMENTI

 

TITOLO IV

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA (Cann. 959 – 997)

 

CAPITOLO III (Cann. 987-991)

IL PENITENTE

Can. 987 - Il fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio.

Can. 988 - §1. Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.

§2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali.

Can. 989 - Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno.

Can. 990 - Non è proibito confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli scandali e fermo restando il disposto del can. 983, §2.

Can. 991 - È diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito.