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CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX
GLI UFFICI ECCLESIASTICI
(Cann.
145 – 196)
Can. 145 - §1. L'ufficio ecclesiastico č qualunque incarico, costituito
stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un
fine spirituale.
§2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono
definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal
decreto dell'autoritā competente con cui viene insieme costituito e conferito.
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