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CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX
GLI UFFICI ECCLESIASTICI
(Cann.
145 – 196)
CAPITOLO I (Can. 157)
PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Articolo 1
Il libero conferimento
Can. 157 - Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al
Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici
nella propria Chiesa particolare.
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