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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO I (Cann. 158 - 163)

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 2

La presentazione

Can. 158 - §1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta all'autorità alla quale spetta dare l'istituzione all'ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio.

§2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. 165-179.

Can. 159 - Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato.

Can. 160 - §1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente.

§2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri.

Can. 161 - §1. Se non è stabilito altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per una seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato.

§2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto.

Can. 162 - Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, §1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui spetta dare l'istituzione, compete provvedere liberamente all'ufficio vacante, con l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.

Can. 163 - L'autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire uno dei medesimi.