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CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX
GLI UFFICI ECCLESIASTICI
(Cann.
145 – 196)
CAPITOLO II (Cann. 187 - 189)
PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Articolo 1
La rinuncia
Can. 187 - Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa
rinunciare all'ufficio ecclesiastico.
Can. 188 - La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per
dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, e nulla per il diritto stesso.
Can. 189 - §1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di
accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la
provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure
oralmente di fronte a due testimoni.
§2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e
proporzionata.
§3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre
mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce
l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto.
§4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere
revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere revocata,
ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro titolo.
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