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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO IX

GLI UFFICI ECCLESIASTICI

(Cann. 145 – 196)

 

CAPITOLO II (Cann. 190 - 191)

PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

 

Articolo 2

Il trasferimento

Can. 190 - §1. Il trasferimento può essere effettuato soltanto da parte di colui che ha il diritto di provvedere all'ufficio che si perde e insieme all'ufficio che viene affidato.

§2. Se il trasferimento fosse fatto contro la volontà del titolare dell'ufficio, è richiesta una causa grave e, fermo sempre restando il diritto di esporre le ragioni contrarie, si osservi il modo di procedere disposto dal diritto.

§3. Il trasferimento, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto.

Can. 191 - §1. Nel trasferimento, il primo ufficio è vacante con il possesso del secondo ufficio canonicamente ottenuto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto o non sia stato imposto altro da parte dell'autorità competente.

§2. Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio, finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo.