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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI

 

TITOLO XI

IL COMPUTO DEL TEMPO

(Cann. 200 – 203)

 

Can. 200 - Se non è disposto espressamente altro dal diritto, il tempo si computa a norma dei canoni che seguono.

Can. 201 - §1. Per tempo continuo s'intende quello che non può subire alcuna interruzione.

§2. Per tempo utile s'intende quello che compete in modo tale a chi esercita o persegue il suo diritto, che non decorra per chi ignora o non può effettivamente agire.

Can. 202 - §1. Nel diritto, s'intende per giorno lo spazio che consta di 24 ore da computarsi in modo continuo, e comincia dalla mezzanotte, se non è disposto espressamente altro; per settimana lo spazio di 7 giorni; per mese lo spazio di 30 e per anno lo spazio di 365 giorni, a meno che il mese e l'anno non si dica di doverli prendere come sono nel calendario.

§2. Se il tempo è continuo, il mese e l'anno sono sempre da prendere come sono nel calendario.

Can. 203 - §1. Il giorno a quo non si computa nel termine, a meno che l'inizio di questo non coincida con l'inizio del giorno o non sia disposto espressamente altro dal diritto.

§2. Se non è stabilito il contrario, il giorno ad quem si computa nel termine, il quale, se il tempo consta di uno o più mesi o anni, di una o più settimane, finisce trascorso l'ultimo giorno del medesimo numero oppure, se il mese manca del giorno del medesimo numero, trascorso l'ultimo giorno del mese.