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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO I 

NORME GENERALI


TITOLO V

GLI STATUTI E GLI ORDINAMENTI

(Cann. 94 – 95)

 

Can. 94 - §1. Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.

§2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne curano la conduzione.

§3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.

Can. 95 - §1. I regolamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.

§2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle norme del regolamento quelli che vi partecipano.