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CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO V
GLI
STATUTI E GLI ORDINAMENTI
(Cann. 94 – 95)
Can. 94 - §1. Gli statuti, in senso proprio, sono regolamenti che vengono
composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per
mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il
governo e i modi di agire.
§2. Agli statuti di un insieme di persone sono obbligate le sole persone che
ne sono legittimamente membri; agli statuti di un insieme di cose, quelli che ne
curano la conduzione.
§3. Le disposizioni degli statuti, fatte e promulgate in forza della potestà
legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi.
Can. 95 - §1. I regolamenti sono regole o norme che devono essere osservate
nei convegni di persone, sia indetti dall'autorità ecclesiastica sia liberamente
convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali
viene definito cị che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi
di agire.
§2. Nei convegni o nelle celebrazioni, sono tenuti alle norme del regolamento
quelli che vi partecipano.
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