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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE I
IL GIUDIZIO IN GENERALE
(Cann. 1400 - 1500)
Can. 1400 - §1. Oggetto del giudizio sono:
1) i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare,
o fatti giuridici da dichiarare;
2) i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena.
§2. Tuttavia le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa
possono essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo.
Can. 1401 - La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica:
1) le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali;
2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione
di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene
ecclesiastiche.
Can. 1402 - Tutti i tribunali della Chiesa sono retti dai canoni seguenti,
salve le norme dei tribunali della Sede Apostolica.
Can. 1403 - §1. Le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, sono regolate da
una legge pontificia peculiare.
§2. Alle stesse cause si applicano inoltre le disposizioni di questo Codice,
ogniqualvolta in quella legge si rinvia al diritto universale, o si tratta di
norme che per la natura stessa della cosa le riguardano.
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