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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO II

DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI

(Cann. 1417 – 1445)

 

CAPITOLO I (Cann. 1419-1427)

IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

 

Articolo 2

 Uditori e relatori

Can. 1428 - §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.

§2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.

§3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.

Can. 1429 - Il presidente del tribunale collegiale deve designare tra i giudici del collegio un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella riunione dei giudici e rediga per iscritto le sentenze; il presidente stesso lo può sostituire con un altro per giusta causa.