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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE I
IL GIUDIZIO IN GENERALE
(Cann. 1400 - 1500)
TITOLO II
DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI
(Cann. 1417 – 1445)
CAPITOLO I (Cann. 1419-1427)
IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Articolo 2
Uditori e relatori
Can. 1428 - §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono
designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i
giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico.
§2. Il Vescovo puņ approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che
rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.
§3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le
prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; puņ inoltre, a meno che non
si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano
essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in
proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.
Can. 1429 - Il presidente del tribunale collegiale deve designare tra i
giudici del collegio un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella
riunione dei giudici e rediga per iscritto le sentenze; il presidente stesso lo
puņ sostituire con un altro per giusta causa.
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