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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO II

DIFFERENTI GRADI E SPECIE DI TRIBUNALI

(Cann. 1417 – 1445)

 

CAPITOLO III (Cann. 1442-1445)

I TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA

Can. 1442 - Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati.

Can. 1443 - Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli è la Rota Romana.

Can. 1444 - §1. La Rota Romana giudica:

1) in seconda istanza le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

2) in terza o ulteriore istanza le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.

§2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui nel can. 1405, §3, o le altre cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza, salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.

Can. 1445 - §1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:

1) le querele di nullità, le richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze rotali;

2) i ricorsi nelle cause sullo stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame;

3) le eccezioni di sospetto ed altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante l'esercizio delle loro funzioni;

4) i conflitti di competenza di cui nel can. 1416.

§2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi dicasteri.

§3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale:

1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario, contro avvocati e procuratori;

2) prorogare la competenza dei tribunali;

3) promuovere ed approvare l'erezione dei tribunali di cui nei cann. 1423 e 1439.