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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO III

LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI

(Cann. 1446 – 1475)

 

CAPITOLO II (Cann. 1458 - 1464)

L'ORDINE DA SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE

Can. 1458 - Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.

Can. 1459 - §1. I vizi, per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice in qualunque stadio o grado del giudizio.

§2. Oltre i casi di cui nel §1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più presto.

Can. 1460 - §1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.

§2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.

§3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di appello.

Can. 1461 - Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.

Can. 1462 - §1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l'opposizione.

§2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle questioni incidentali.

Can. 1463 - §1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.

§2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.

Can. 1464 - Le questioni relative alla cauzione da dare sulle spese giudiziali, o alla concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da principio, ed altre simili devono essere giudicate di regola prima della contestazione della lite.