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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO III

LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI

(Cann. 1446 – 1475)

 

CAPITOLO III (Cann. 1465 - 1467)

TERMINI E DILAZIONI

Can. 1465 - §1. I così detti fatalia legis, cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedano le parti.

§2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.

§3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.

Can. 1466 - Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.

Can. 1467 - Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.