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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO IV

LE PARTI NELLA CAUSA

(Cann. 1476 – 1490)

 

CAPITOLO I (Cann. 1476 - 1480)

ATTORE E CONVENUTO

Can. 1476 - Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.

Can. 1477 - Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.

Can. 1478 - §1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del §3.

§2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.

§3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.

§4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.

Can. 1479 - Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall'autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di doverlo ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.

Can. 1480 - §1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti.

§2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.