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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE I

IL GIUDIZIO IN GENERALE

(Cann. 1400 - 1500)

 

TITOLO V

AZIONI ED ECCEZIONI 

(Cann. 1491 – 1500)

 

CAPITOLO I (Cann. 1491 - 1495)

AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE  

Can. 1491 - Ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, a meno che non sia disposto espressamente altro, ma anche da un'eccezione.

Can. 1492 - §1. Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone che non si estinguono mai.

§2. L'eccezione, salvo il disposto del can. 1462, è sempre possibile e per la sua stessa natura è perpetua.

Can. 1493 - L'attore può convenire un altro con più azioni simultanee, tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui accede.

Can. 1494 - §1. La parte convenuta può intraprendere un'azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell'attore.

§2. Non è permesso all'attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la parte avversa.

Can. 1495 - L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad un'unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.