|
CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
ORDINARIO
TITOLO IV
LE PROVE
(Cann. 1526 – 1586)
Can. 1526 - §1. L'onere
di fornire le prove tocca a chi
asserisce.
§2. Non necessitano di prova:
1) ciò che dalla legge stessa si presume;
2) i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi
dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova non sia esigita dal
diritto o dal giudice.
Can. 1527 - §1. Possono essere addotte prove di qualunque
genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano
lecite.
§2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal
giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la
massima celerità.
Can. 1528 - Se una parte o un
testimone si rifiutano di
comparire per rispondere avanti
al giudice, è consentito udirli
anche tramite un laico designato
dal giudice, o richiedere la
loro deposizione avanti a un
pubblico notaio o in qualunque
altro modo legittimo.
Can. 1529 - Il giudice non
proceda a raccogliere le prove
prima della contestazione della
lite se non per una causa grave.
|