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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573)

TESTI E TESTIMONIANZE

 

Articolo 3

L'esame dei testi

Can. 1558 - §1. I testimoni devono essere interrogati nella sede stessa del tribunale, salvo diverso parere del giudice.

§2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.

§3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann. 1418 e 1469, §2.

Can. 1559 - Le parti non possono assistere all'esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in segreto.

Can. 1560 - §1. I testi devono essere esaminati uno ad uno separatamente.

§2. Se i testi sono discordi in cosa grave tra di loro o con una parte, il giudice può riunire tra loro o mettere a confronto coloro che sono in contraddizione, rimossi, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.

Can. 1561 - L'esame del teste viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio; di conseguenza le parti, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati che intervengano nell'esame, se hanno altre domande da fare al teste, non le facciano al teste ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le rivolga lui stesso, salvo che la legge particolare non disponga altrimenti.

Can. 1562 - §1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.

§2. Il giudice faccia giurare il teste secondo il can. 1532; che se il teste si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.

Can. 1563 - Il giudice comprovi innanzitutto l'identità del teste; domandi quale rapporto egli abbia con le parti, e facendogli specifiche domande sulla causa, lo interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe le cose che asserisce.

Can. 1564 - Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.

Can. 1565 - §1. Non si comunichino in precedenza ai testi le domande.

§2. Se tuttavia la materia su cui si deve deporre è così lontana nella memoria da non poter essere affermata con certezza dal testimone senza essergli precedentemente richiamata, il giudice, quando ritenga che lo si possa fare senza pericolo, prevenga il testimone su qualche particolare.

Can. 1566 - I testi rendano la testimonianza oralmente, senza leggere, a meno che non si tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno consultare gli appunti che abbiano portato con sé.

Can. 1567 - §1. La risposta deve essere immediatamente redatta per scritto dal notaio e deve riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del giudizio.

§2. Può essere ammesso l'uso del magnetofono, purché le risposte siano successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro che hanno deposto.

Can. 1568 - Il notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o rifiutato, sulla presenza delle parti, sulle domande aggiunte d'ufficio e in genere su tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l'escussione dei testi.

Can. 1569 - §1. Al termine dell'interrogatorio si deve leggere al teste quanto della sua deposizione il notaio redasse per scritto o fargli ascoltare al magnetofono ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e variare.

§2. Infine il teste, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l'atto.

Can. 1570 - I testi, benché già esaminati, potranno, ad istanza della parte o d'ufficio, prima che gli atti o le testimonianze siano pubblicate, essere nuovamente chiamati a testimoniare, se il giudice lo ritenga necessario o vantaggioso, purché non vi sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione.

Can. 1571 - Ai testi, secondo un'equa tassazione stabilita dal giudice, si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.